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Danni da emotrasfusione: responsabilità
Scritto da claudia   
giovedì 21 febbraio 2008

Fonte: La Previdenza (10/2/08)

Danni da emotrasfusione: responsabilità del medico e della struttura sanitaria
(Cassazione SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008 n.577 - Avv. Lorenzo Cuomo)

Le SS.UU. della Cassazione,con la sentenza in epigrafe,arrivano ad affermare un principio di dirito in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica.

La Suprema Corte ha già in precedenza, costantemente, inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316). A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).

In particolare la giurisprudenza ha qualificato il rapporto paziente - struttura come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedaalità o contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. Da ciò è conseguita l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, ha trovato conferma in un'altra sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556) che si è espressa in favore di una ricotruzione del rapporto tra paziente e struttura che comprende anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.

Ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la responsabilità per inadempimento si muove nell'alveo dell'art. 1218 c.c.e anche quindi sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori (cfr.Cass.SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533) Le Sezioni Unite, in conclusione, hanno enunciato il principio( confermando la statuizione del 2001)secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.


(Avv. Lorenzo Cuomo)

Ultimo aggiornamento ( venerdì 30 maggio 2008 )
 
24.1.08 emendamento turni di riposo
Scritto da claudia   
giovedì 31 gennaio 2008
CAMERA APPROVA EMENDAMENTO CHE POSTICIPA APPLICAZIONE DELLA NORMA SUI TURNI DI RIPOSO 24 GEN – “Un primo risultato per il diritto al riposo dei medici nella sanità pubblica”, ha commentato il segretario nazionale della Fp Cgil Medici, Massimo Cossa. L’approvazione dell’emendamento al decreto milleproroghe in discussione alla Camera che posticipa al 1° gennaio 2009 l’applicazione del comma della finanziaria 2008 nel quale si eliminava il diritto al riposo di 11 ore ogni 24 per il personale sanitario del Ssn.

“Lo slittamento di un anno – secondo Cozza – potrà consentire di concordare nel prossimo contratto, per il quale si avvieranno le trattative in queste settimane, una norma che rispetti il diritto al riposo, così come garantito in Europa. La legge, infatti, da la potestà al contratto di definire questa materia. Adesso – ha concluso il sindacalista - vigileremo sull’iter parlamentare, e ci batteremo al tavolo contrattuale per eliminare ogni possibilità di orari prolungati, a danno della qualità del lavoro nella sanità pubblica”. norma consentire di concordare nel prossimo contratto, per il quale si avvieranno le trattative in queste settimane, una norma che rispetti il diritto al riposo, così come garantito in Europa. La legge, infatti, da la potestà al contratto di definire questa materia. Adesso – ha concluso il sindacalista - vigileremo sull’iter parlamentare, e ci batteremo al tavolo contrattuale per eliminare ogni possibilità di orari prolungati, a danno della qualità del lavoro nella sanità pubblica”. norma  riposo

Ultimo aggiornamento ( venerdì 16 maggio 2008 )
 
Fecondazione assistita...
Scritto da claudia   
domenica 27 gennaio 2008

Fecondazione assistita: illegittime le linee guida del Ministero della Salute

TAR Lazio-Roma, sez. III quater, sentenza 21.01.2008 n° 398

Fecondazione assistita – linee guida – limiti – illegittimità – sussistenza [L. 40/2004, D.M. 21.7.2004]

 

Nell’ambito della legge sulla procreazione assistita, le linee guida del Ministero della Salute sono illegittime, nella la misura in cui consentono pratiche che non bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell’embrione.

 

Testo integrale sentenza...

 

 

Ultimo aggiornamento ( domenica 27 gennaio 2008 )
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