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Morta per troppi calmanti, condannato il medico |
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Scritto da claudia
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mercoledì 16 gennaio 2008 |
11.01.08 - CASSAZIONE; MORTA PER TROPPI CALMANTI, CONDANNATO IL MEDICORoma, 11 gen. (Apcom) - Era gravemente depressa e il suo neurologo le aveva prescritto troppi calmanti. Nel giro di due settimane è morta, ora il medico sconterà la condanna per omicidio colposo. A rendere definitiva la decisione è stata la Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia, resa a giugno del 2005. La responsabilità penale del camice bianco è legata, ha spiegato la Cassazione, al sovradosaggio dei farmaci. Tra l'altro, la donna non aveva potuto ingerire volontariamente le medicine per farsi del male perché dall'autopsia era risultato che erano stati somministrati con delle punture. In questo modo, quindi, è caduta la tesi difensiva secondo cui la paziente avrebbe voluto cagionarsi del male da sé. La figlia, tra le altre cose, aveva il controllo dei farmaci prescritti dal neurologo e quindi la mamma non avrebbe potuto liberamente ingerirne un quantitativo superiore a quello prescritto. "Il dottore - si legge nelle motivazioni - non ha violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la sua attivazione, ma ha violato il divieto di somministrare le terapie in dosaggi superiori a quelli previsti (dalla posologia, ndr) e senza tener conto della pericolosità dei fattori di accumulo". |
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 21 gennaio 2008 )
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Responsabilità del medico ginecologo per aborto colposo |
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Scritto da claudia
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giovedì 10 gennaio 2008 |
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L’aborto colposo previsto e disciplinato dall’art. 17 della Legge n. 194 del 1978 “presuppone la violazione delle regole cautelari volte a prevenire lo specifico evento ivi considerato, e cioè l’interruzione della gravidanza e la morte del feto, a prescindere dalla possibilità di vita autonoma e, a maggior ragione, dalla vitalità del prodotto del concepimento”. E’ quanto si osserva in una recente pronuncia della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 29352/2007) che ha respinto il ricorso promosso da un medico ginecologo condannato dai giudici di merito per aborto colposo “per non avere correttamente valutato lo stato della paziente e in particolare gli esiti del tracciato cardiotocografico che (…) presentava chiare anomalie, sintomatiche di sofferenza, omettendo di intervenire con tempestivo parto cesareo”. I giudici della Corte hanno rilevato, tra le altre cose, che “le deduzioni con le quali si dubita della vitalità del feto sarebbero state, semmai, giustificate nell’ambito dell’ipotesi delittuosa originariamente contestata di omicidio colposo, ma sono non conferenti in relazione a quella – ritenuta sulla base di un orientamento che individua la linea di demarcazione tra le due fattispecie con l’inizio del travaglio - dell’art 17 Legge 194 del 1978”. |
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 10 gennaio 2008 )
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Privacy: niente multe per i medici |
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Scritto da claudia
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giovedì 20 dicembre 2007 |
Privacy: niente multe per i medici
I medici multati per aver percorso con la propria auto, sprovvisti di permesso comunale, zone a traffico limitato (c.d. Ztl) nell'esercizio della loro funzione, non devono fornire alla Polizia Municipale i dati relativi ai pazienti visitati quale condizione per poter vedere annullata la contravvenzione.Lo ha stabilito il Garante per la privacy, accogliendo le istanze degli stessi medici coinvolti.Una decisione che, peraltro, accoglie anche la richiesta di un paziente a non veder rivelate le proprie generalità, l'indirizzo di casa e addirittura il motivo della visita medica.Da rilevare che quest'ultima tutela coinvolge direttamente gli stessi medici, ovvero a loro è espressamente vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe.A determinare la decisione sono state alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato visite a pazienti domiciliati in aree Ztl ed erano stati multati perchè privi di permesso. Nelle segnalazioni si evidenziava una doppia necessità: consentire alla categoria l'esercizio della propria attivita’ di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una Ztl a non subire violazioni della privacy.I medici chiedevano al Garante di verificare se le procedure adottate dal Comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato, che comportavano la comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o in alternativa una dichiarazione della stessa persona visitata, fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni Uffici territoriali di Governo, quali la Prefettura, di chiedere una analoga documentazione per l’accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe.Il Garante ha statuito che l'accertamento delle violazioni può essere svolto comunicando l'indirizzo e il numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita e il numero di iscrizione all'ordine professionale; in caso di ricorso gli uffici territoriali non potranno sollecitare la produzione di documenti con informazioni in grado di rilevare lo stato di salute delle persone visitate. |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 16 maggio 2008 )
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