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Consenso Informato Che cos'è: L’articolo 32 del Codice Deontologico prevede che “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del cliente”. Tale obbligo per il medico è fondamentale, rappresentando la condizione essenziale per poter svolgere legittimamente l’attività sanitaria. Il consenso informato del paziente è richiesto come necessario dalla legge non solo qualora si debba procedere ad interventi complessi, che pongano in serio pericolo la vita e l’incolumità del paziente, ma ogniqualvolta l’attività medica possa comportare un qualsiasi margine di rischio. A ben vedere si tratta di due obblighi distinti ma strettamente correlati: l’obbligo di informare il paziente, e l’obbligo di ricevere dal paziente il consenso a sottoporsi al trattamento sanitario oggetto dell’informativa. Le modalità con cui informare il paziente sono contenute all’art. 30 del Codice Deontologico, che prevede che “il medico nell’informare il paziente deve tener conto delle sue capacità di comprensione al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche”: il medico dovrà porre la massima attenzione nella spiegazione, evitando termini tecnici, per farsi comprendere al meglio anche ai “non addetti ai lavori”. Una corretta informativa deve essere volta ad evitare eventuali vizi del consenso, quale dolo, violenza o errore.
Le modalità con cui va redatto.
Per poter validamente ed efficacemente ottenere un consenso informato, il medico deve porre attenzione ad alcuni aspetti;
* La forma in cui va redatto: anche se è obbligatoria la forma scritta solo per alcuni casi (“particolarità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica”), è in ogni caso opportuno documentare la prestazione del consenso in un atto scritto. A questo scopo i formulari in uso negli ospedali sono utili, ma non devono considerarsi come semplice burocrazia. Se ci sono condizioni particolari queste dovranno essere documentate e dovranno essere oggetto di discussione col cliente * A chi va richiesto: alla persona che dovrà sottoporsi al trattamento. A questa regola ci sono delle eccezioni: in caso di minore d’età, il consenso va richiesto a chi esercita la patria potestà o al tutore; se il paziente è affetto da disturbi mentali, il consenso va richiesto al tutore. Se il paziente è un soggetto capace, ma le sue condizioni non consentano che possa esprimere il consenso, questo va richiesto ai parenti. * Le conseguenze della mancanza del consenso: il trattamento sanitario non sorretto dal consenso o frutto di un consenso invalidamente formato è un trattamento arbitrario, il quale ha rilevanza penale. * Quando può non essere richiesto: le eccezioni alla regola generale sono relastive alle ipotesi di trattamenti obbligatori ex lege, o in caso di intervento medico che si dimostri urgente e indifferibile per salvare dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute, ma il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo.
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