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Scritto da Amministratore
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venerdì 09 novembre 2007 |
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Accordo Arbitrale L’arbitrato, previsto dagli artt 806 e ss. del nostro codice di procedura civile, è un procedimento “privato” per la risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, che permette di risolvere le questioni con una decisione finale (c.d. lodo arbitrale) che può acquistare efficacia di una vera e propria sentenza di primo grado. Può essere utilizzato se le parti lo hanno espressamente previsto come strumento di soluzione delle eventuali controversie già al momento della conclusione del contratto, inserendo nello stesso una clausola compromissoria. E’ peraltro possibile avvalersi dell’arbitrato anche dopo che la controversia si è verificata, Il ricorso ad un accordo arbitrale comporta quindi una serie di vantaggi, quali:
* la rapidità del procedimento: i tempi delle singole fasi della procedura sono determinati dal regolamento arbitrale ; * la riservatezza del procedimento: il procedimento si svolge presso la sede della Camera Arbitrale; * la competenza specifica di chi è chiamato a decidere la controversia (gli arbitri): essi, qualora non siano stati designati dalle parti, sono scelti dal Consiglio Arbitrale in base a requisiti di professionalità e di esperienza nella materia oggetto della lite.
Le parti possono scegliere tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale. La distinzione riguarda soprattutto l'efficacia della decisione finale. Nell'arbitrato rituale, l'attività dell'arbitro dà luogo a una decisione che può acquistare la stessa efficacia di una sentenza emessa dal giudice ordinario. Nell'arbitrato irrituale la decisione ha la stessa efficacia di un contratto e non può acquistare quella di sentenza. Altra distinzione è quella tra arbitrato secondo diritto ed arbitrato secondo equità. Nel primo gli arbitri - per giungere alla decisione - devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia. Nell'arbitrato secondo equità invece gli arbitri possono deviare dal rigore stretto della norma di legge e riferirsi a usi o principi più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 09 novembre 2007 )
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