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Malpractice Il termine ormai in grande uso anche nel gergo comune indica l’esercizio illecito dell’arte medica, esso ha una valenza altamente negativa e si impone come un marchio infamante per l’intera categoria. Di fatto oggi si è consolidato un atteggiamento altamente critico nei confronti della condotta del medico. Perché? Il paziente riceve mille sollecitazioni dagli strumenti di comunicazioni di massa. Da una parte si esagerano le conquiste scientifiche, pure rilevanti, dall’altra proliferano vari organismi che si presentano come paladini di coloro i quali ritengono di essere vittime di presunti errori commessi da sanitari. Colpevolizzare genericamente una intera categoria alla quale comunque ci si deve affidare quali conseguenze sortisce ? Sempre più spesso i medici si preoccupano degli aspetti medico-legali e si arroccano in posizioni di autotutela per evitare di incorrere nelle maglie della giustizia. Quando una condotta può essere qualificata come illecita? In sede Penale la giurisprudenza ritiene che il medico risponda quando la sua condotta ha causato “con alto o elevato grado di credibilità razionale o probalità logica” l’evento lesivo (cass. pen. Sez Un. Del 11.09.02 n. 30328). In sede civile la questione in parte cambia ed infatti le sezioni civili della Cassazione hanno assunto un atteggiamento più favorevole al paziente, in questa sede “la valutazione dal nesso di causalita’ giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, sia sotto quello della individuazione del "novus factus interveniens", si compie secondo criteri: a) di probabilita’ scientifica, se esaustivi, b) di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso "speculare", quanto al profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento-comportamento omissivo in termini di probabilita’ inversa, per inferire che l'incidenza del comportamento omesso e’ in relazione non probabilistica con l'evento stesso (che si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato attuato), a prescindere, ancora una volta, da ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente” (da www.personaedanno.it Cass., sez. III civ., 18 aprile 2005, n. 7997). Pur essendo in linea di principio, per le presunte vittime di errori sanitari, migliore la scelta di perseguire in sede civile il risarcimento del danno da malpracitice in realtà si preferisce ricorrere al Giudice Penale per due ordini di considerazioni:
* l’importanza del bene oggetto di tutela (salute); * i minori costi.
Come difendersi Ricevendo una richiestarisarcitoria da malpractice è necessario in primo luogo non sottovalutare tale richiesta anzi è necessario vagliarla con attenzione, ricorrendo ad un avvocato esperto nel campo nonché all’ausilio di un medico legale. E’ basilare in questa fase rivolgersi altresì ad associazioni quali la nostra poiché questi organismi potranno fornire al medico non soltanto informazioni ed indicazioni ma anche rapportarlo ad altri colleghi che hanno vissuto lo stesso iter per un proficuo e utile confronto. Nello specifico DI.PRO.ME. si avvale della collaborazione di un team di medici legali ed avvocati di comprovata esperienza pronti a consigliare i nostri associati. Affrontare seriamente e correttamente sin dall’inizio le richieste avversarie opera come ottimo deterrente, scoraggia tutti coloro che presentano incaute e poco ponderate denuncie, inoltre consente di assumere una efficace linea difensiva. In ultimo nel caso in cui si ritenga a ragione di non essere responsabili di quanto contestato resistere nelle sedi opportune al fine di ottenere il rigetto della domanda risarcitoria nonché il risarcimento del danno da lite temeraria.
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