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RECUPERO SOMME IRAP
Scritto da claudia   
martedì 10 marzo 2009
Azione per la richiesta di rimborso IRAP

E’ noto a tutti cosa sia la Tassa Regionale sulle attività produttive  - IRAP - balzello pesante che gran parte dei medici sono stati costretti a pagare sborsando somme davvero ingenti. Non altrettanto noto è forse il fatto che questo pagamento è illegittimo e che TUTTE le somme pagate sino ad oggi a tale titolo devono essere restituite. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 156 del maggio 2001, ha dichiarato che l’imposizione di tale tassa ai professionisti che non hanno una complessa organizzazione professionale, ovvero che non hanno dipendenti o non usufruiscono di attrezzature particolarmente sofisticate e costose, non sono soggetti al pagamento dell’IRAP.

L’associazione DI.PRO.ME nell’intento di offrire ai propri associati il maggior numero di servizi, ha, con l’ausilio dei propri legali di fiducia, preparato una iniziativa che potrà consentire a tutti gli aventi diritto di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo Irap per 4 anni fino al febbraio 2005.

L’associazione DI.PRO.ME, infatti, ha raggiunto con i suddetti legali un’intesa in forza della quale, i costi iniziali per poter partecipare all’azione volta al recupero delle somme Irpef ammontano a Euro 150,00. Soltanto in casi di esito positivo dell’azione il medico dovrà corrispondere la somma di 500,00 al termine del giudizio di primo grado. In caso di esito negativo della controversia, cioè nel caso in cui non venga recuperata nessuna somma, i costi dei legali verranno sopportati dall’Associazione DI.PRO.ME.

Si ricorda inoltre che potranno partecipare a tale iniziativa anche tutti coloro che hanno già fatto istanza di rimborso ma non hanno ancora ottenuto nulla. La eventuale richiesta di rimborso già effettuata, ha infatti interrotto la prescrizione quadriennale, facendo iniziare invece il decorso della ordinaria prescrizione decennale. In tal caso, potranno partecipare coloro i quali hanno presentato istanza di rimborso a partire dal 2000 sino ad oggi.

Per ulteriori informazioni potrete contattarci il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00 o scriverci a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

 
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 11 marzo 2009 )
 
SPECIALIZZATI 82-91: NUOVA INIZIATIVA
Scritto da claudia   
venerdì 06 marzo 2009
   

IMPORTANTE NOVITA' PER I MEDICI CHE HANNO FREQUENTATO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE TRA IL 1982 E IL 1991:

SUPERATO IL PROBLEMA DELLA PRESCRIZIONE

E' GRAZIE ALLA PIU' RECENTE GIURISPRUDENZA CHE PUO' RITENERSI SUPERATO IL PROBLEMA DELLA PRESCRIZIONE, UNICO OSTACOLO  CHE SINO AD OGGI AVEVA IMPEDITO IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI SPERATI.

 

Lo staff  legale dell’Associazione DI.PRO.ME, infatti, a seguito di un approfondito studio sulla questione circa il diritto dei medici specializzati tra il 1982  e  il 1991 ad ottenere i diritti economici all’uopo previsti dal d.lgs. 257/91, ha appurato in maniera pacifica che il diritto alla remunerazione deve essere riconosciuto anche in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione  a partire dal 1982, data di emanazione della Direttiva Comunitaria che, come è noto,  aveva previsto il diritto ad un riconoscimento economico  in favore dei medici specializzandi.

 

La Corte di Giustizia Europea, infatti, con due importanti sentenze (Sent. 25/02/1999 e 31/10/2000) ha affermato l’incontrovertibile diritto dei medici  alla corresponsione della borsa di studio.

Sulla scorta di tali decisioni, anche i Nostri giudici si sono più volte pronunciati in modo positivo, riconoscendo ai medici specializzatisi nel periodo controverso, il diritto ad ottenere dallo Stato italiano una “adeguata remunerazione” (Cass., III Civile, 7630/2003;  n. 3283/08; Trib. Roma, n. 24828/2006; CDS Sez. VI, 4954/04 etc…).

 

Coloro i quali fino ad oggi non hanno intrapreso alcuna azione ed hanno frequentato la scuola di specializzazione nel periodo sopra indicato hanno, pertanto, diritto al sopra citato riconoscimento. Grazie alla più recente giurisprudenza in materia, infatti, è oggi possibile superare l’ostacolo della prescrizione. Secondo una rilevante pronuncia della Corte d’appello di Genova (Corte d’appello di Genova, 4 giugno 2008), infatti, “finchè una direttiva non sia correttamente trasposta nell’ordinamento nazionale, i singoli non sono in grado di acquisire piena conoscenza dei loro diritti, onde, fino al momento in cui abbia luogo la esatta trasposizione della direttiva, lo Stato inadempiente non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei confronti dello stesso da un singolo a tutela dei diritti che le disposizioni di tale direttiva gli riconoscono…”

Si rammenta che Il compenso dovuto a ciascun medico ammonterebbe a circa 10.000 euro per ogni anno di specializzazione. L’Associazione DI.PRO.ME, richiede per l’avvio dell’iter giudiziario un compenso iniziale a titolo di fondo spese pari ad Euro 300,00, con l’avvertimento che in caso di esito negativo della controversia null’altro sarà richiesto. Nel caso, invece, di una pronuncia favorevole i ricorrenti in base a convenzione stipulata con i nostri legali di fiducia  saranno tenuti a versare solo ulteriori euro 2.000,00.Si fa presente che le adesioni sono aperte ai medici di tutto il territorio Nazionale e che le stesse dovranno necessariamente pervenire entro il 15 luglio 2009, Per maggiori informazioni potrete contattarci il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00 allo 06/8602309, o i restanti giorni al 328/2069962, oppure contattaci via email (clicca qui).

 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 01 luglio 2009 )
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Medici e clandestini
Scritto da claudia   
venerdì 06 febbraio 2009

Medici e clandestini

Al Senato passa l'emendamento sulle denunce

L'aula del Senato, con 154 voti a favore, 114 contrari e zero astenuti ha approvato il ddl sicurezza. Tra le norme approvate l’emendamento che cancella la norma per la quale il medico non deve denunciare un clandestino che si affida alle cure nelle strutture sanitarie nazionali. Si tratta del comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire il Testo unico di disciplina dell’immigrazione, con norme sulla condizione dello straniero, che recitava: "L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"....... 

Ultimo aggiornamento ( martedì 10 marzo 2009 )
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