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AVVISO PER GLI SPECIALIZZATI TRA IL 1982 ED IL 1991
Scritto da claudia   
martedì 11 novembre 2008

IMPORTANTE AVVISO PER I MEDICI CHE HANNO FREQUENTATO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE TRA IL 1982 ED IL 1991:

ULTIMI GIORNI PER POTER ADIRE GLI ORGANI GIURISDIZIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PROPRI DIRITTI ECONOMICI. 

A seguito delle innumerevoli richieste pervenuteci, abbiamo ritenuto opportuno approfondire l’annosa questione circa il diritto dei medici specializzati tra il 1982  e  il 1991 ad ottenere i diritti economici all’uopo previsti dal d.lgs. 257/91.

In effetti, dallo studio effettuato, è emerso in maniera pacifica che il diritto alla remunerazione deve essere riconosciuto anche in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione  a partire dal 1982, data di emanazione della Direttiva Comunitaria che, come è noto,  aveva previsto il diritto ad un riconoscimento economico  in favore dei medici specializzandi.La Corte di Giustizia Europea, infatti, con due importanti sentenze (Sent. 25/02/1999 e 31/10/2000) ha affermato l’incontrovertibile diritto dei medici  alla corresponsione della borsa di studio.

Sulla scorta di tali decisioni, anche i Nostri giudici si sono più volte pronunciati in modo positivo, riconoscendo ai medici specializzatisi nel periodo controverso, il diritto ad ottenere dallo Stato italiano una “adeguata remunerazione”. (Cass., III Civile, 7630/2003;  n. 3283/08; Trib. Roma, n. 24828/2006; CDS Sez. VI, 4954/04 etc…).Coloro i quali fino ad oggi non hanno intrapreso alcuna azione ed hanno frequentato la scuola di specializzazione nel periodo sopra indicato, ipoteticamente, hanno diritto al sopra citato riconoscimento.Esiste tuttavia uno scoglio da superare, quello dell’intervenuta prescrizione per mancato esercizio del proprio diritto nei termini stabiliti dalla legge. Infatti, secondo un costante orientamento, il termine prescrizionale decorrerebbe dalla conclusione del corso di specializzazione ed avrebbe durata quinquennale.  Per superare tale empasse, alla luce di alcune recenti pronunce giurisprudenziali in nostro possesso, si può invocare l’applicazione della durata decennale della prescrizione, a decorrere non dalla conclusione del corso ma dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. del 25/02/1999), in quanto è solo da tale momento, che il medico ha avuto piena contezza dei suoi diritti. Il compenso dovuto a ciascun medico ammonterebbe a circa 10.000 euro per ogni anno di specializzazione. 

L’Associazione DI.PRO.ME che si avvale della collaborazione di  primari studi legali, richiede per l’avvio dell’iter giudiziario un compenso iniziale a titolo di fondo spese pari ad Euro 300,00, con l’avvertimento che in caso di esito negativo della controversia null’altro sarà richiesto.Nel caso, invece, di una pronuncia favorevole i ricorrenti in base a convenzione stipulata con i nostri legali di fiducia  saranno tenuti a versare solo ulteriori euro 2.000,00.Si fa presente che le adesioni sono aperte ai medici di tutto il territorio Nazionale e che le stesse dovranno necessariamente pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2009, al fine di procedere all’interruzione tempestiva dei termini prescrizionali e non vedere esaurita la possibilità di ottenere i rimborsi menzionati. 

Per maggiori informazioni potrete contattarci il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00 allo 06/8602309, o tutti i giorni al 328/2069962, oppure contattaci via email (clicca qui).

Ultimo aggiornamento ( sabato 13 dicembre 2008 )
 
Indicazioni per il riscatto anni di laurea
Scritto da Amministratore   
giovedì 26 giugno 2008

Indicazioni per il riscatto anni di laurea

 

 
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 26 giugno 2008 )
 
INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO
Scritto da claudia   
sabato 10 maggio 2008

Vertenza per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico per specializzandi e specializzati dal 1998 ad oggi.


L’Associazione DI.PRO.ME segnala la possibilità di agire in giudizio per il riconoscimento dell’indennità di Rischio radiologico prevista dalla L. 460/88.In effetti, in base ad una corretta interpretazione dell’attività dei medici specializzandi, accolta anche da alcune recenti sentenze, la stessa va definita come attività professionale, con la conseguenza che agli specialisti ed agli specializzandi operanti nei servizi di radiologia, spetta (in virtù della L. 460/88) l’ndennità di rischio radiologico, nonché (ex L. 724/94) il compenso sostitutivo del congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni.  Pertanto, tutti i medici che stanno ancora seguendo il corso di specializzazione o che lo hanno già ultimato (in epoca successiva al marzo 1998) possono tutelare i propri diritti, iniziando una vertenza giudiziaria al fine di richiedere il  riconoscimento della citata indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo e, quindi, le relative differenze retributive.  Si consiglia, inoltre, di agire quanto prima a causa del rischio di prescrizione con conseguente definitiva estinzione del diritto ai predetti benefici.

I legali dell’Associazione si rendono disponibili a titolo gratuito ad ogni richiesta di chiarimenti e delucidazioni a mezzo telefono o e-mail, al fine di poter iniziare in maniera pienamente consapevole la citata vertenza giudiziaria.

 

Per poter aderire sarà necessaria la seguente documentazione:1) fotocopia del codice fiscale
2) fotocopia fronte-retro di un proprio documento valido;
3) copia attestato di laurea;
4) certificato di avvenuta specializzazione rilasciato dall'Università o, in alternativa per gli specializzandi, autocertificazione di iscrizione alla relativa scuola di specializzazione;
5) recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica del ricorrente.
I

l costo del Ricorso è pari ad € 100,00 a titolo di acconto, nonché solo in caso di esito positivo della controversia verrà richiesto il 10% delle somme riconosciute. Per ulteriori informazioni  Contattaci.

Ultimo aggiornamento ( giovedì 26 giugno 2008 )
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